PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche agli altri magistrati che sono destinati a domanda ad uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e ai magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza».

Art. 2.

      1. All'indennità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ove corrisposta a magistrati destinati a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, non si applica la disposizione del comma 36 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

      1. Agli uditori giudiziari destinati a esercitare le funzioni giudiziarie in uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e a tutti gli altri magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei medesimi distretti, spetta, per una volta al mese, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno tra la sede di servizio e una località posta sul territorio nazionale, scelta dall'interessato.
      2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo compete nei limiti pre

 

Pag. 4

visti dagli articoli 12 e 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Non sono richieste le autorizzazioni per l'uso del mezzo marittimo o aereo previste dal primo comma del citato articolo 13 della legge n. 836 del 1973.

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

      «Art. 192-bis. - (Valutazione preferenziale). - 1. Per i magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo e per i magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, con riferimento a ogni biennio successivo a quello iniziale di permanenza, il servizio ivi svolto, ai fini della successiva assegnazione a domanda a sedi esterne al distretto, è considerato, in ordine immediatamente successivo a quello previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in modo preferenziale per la valutazione di merito ai sensi dell'articolo 192.
      2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica per il conferimento degli uffici direttivi».